Art. 1145.
(Appropriazione indebita del carico).
Il componente dell'equipaggio della nave o dell'aeromobile, che,
per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria in
tutto o in parte il carico e' punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.