(Codice della navigazione-art. 1145)
                             Art. 1145. 
                (Appropriazione indebita del carico). 
 
  Il componente dell'equipaggio della nave  o  dell'aeromobile,  che,
per procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, si appropria  in
tutto o in parte il carico e' punito con la reclusione da sei mesi  a
cinque anni e con la multa fino a lire diecimila.