(Codice della navigazione-art. 1146)
                             Art. 1146. 
       (Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei). 
 
  Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli  510,  993
nei casi in  cui  ha  l'obbligo  della  denuncia  e'  punito  con  la
reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila. 
 
  Per gli appartenenti al personale marittimo e alla gente  dell'aria
e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto  o  di
navigazione  ovvero  che  esercitano  una  delle  attivita'  indicate
nell'articolo 68, la pena e' aumentata fino a un terzo.