Art. 1146.
(Appropriazione indebita di relitti marittimi o aerei).
Chiunque si appropria di relitti indicati negli articoli 510, 993
nei casi in cui ha l'obbligo della denuncia e' punito con la
reclusione fino a tre anni ovvero con la multa fino a lire diecimila.
Per gli appartenenti al personale marittimo e alla gente dell'aria
e per le persone addette in qualsiasi modo ai servizi di porto o di
navigazione ovvero che esercitano una delle attivita' indicate
nell'articolo 68, la pena e' aumentata fino a un terzo.