Art. 1147.
(Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto).
Chiunque si impossessa di una nave o di un galleggiante
abbandonati, sommersi o naufragati ovvero di un aeromobile
abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione da uno a
cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila.
Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo precedente
la pena e' aumentata fino a un terzo.