(Codice della navigazione-art. 1147)
                             Art. 1147. 
    (Impossessamento di nave naufragata o di aeromobile perduto). 
 
  Chiunque  si  impossessa  di  una  nave  o   di   un   galleggiante
abbandonati,  sommersi  o  naufragati   ovvero   di   un   aeromobile
abbandonato, caduto o perduto e' punito con la reclusione  da  uno  a
cinque anni e con la multa da lire duemila a lire diecimila. 
 
  Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo  precedente
la pena e' aumentata fino a un terzo.