(Codice della navigazione-art. 1149)
                             Art. 1149. 
                         (Pene accessorie). 
 
  La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140,  1141
secondo comma; 1142 a 1145;1147, e per il furto  aggravato  ai  sensi
dell'articolo 1148,  importa  l'interdizione  temporanea  dai  titoli
ovvero dalla professione. 
 
  La condanna per i delitti  previsti  negli  articoli  1135  a  1138
importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.