Art. 1149.
(Pene accessorie).
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1139, 1140, 1141
secondo comma; 1142 a 1145;1147, e per il furto aggravato ai sensi
dell'articolo 1148, importa l'interdizione temporanea dai titoli
ovvero dalla professione.
La condanna per i delitti previsti negli articoli 1135 a 1138
importa l'interdizione perpetua dai titoli ovvero dalla professione.