(CODICE CIVILE-art. 1101)
                             Art. 1101. 
 
                      (Quote dei partecipanti). 
 
  Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. 
 
  Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi  quanto  nei  pesi
della comunione, e' in proporzione delle rispettive quote.