Art. 1102.
(Uso della cosa comune).
Ciascun partecipante puo' servirsi della cosa comune, purche' non
ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di
farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine puo'
apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il miglior
godimento della cosa.
Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune
in danno degli altri partecipanti, se non compie atti idonei a mutare
il titolo del suo possesso.