(CODICE CIVILE-art. 1103)
                             Art. 1103. 
 
                     (Disposizione della quota). 
 
  Ciascun partecipante puo' disporre del  suo  diritto  e  cedere  ad
altri il godimento della cosa nei limiti della sua quota. 
 
  Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano  le
disposizioni contenute nel capo IV del titolo III del libro VI.