(CODICE CIVILE-art. 1104)
                             Art. 1104. 
 
                    (Obblighi dei partecipanti). 
 
  Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la
conservazione e per il godimento della  cosa  comune  e  nelle  spese
deliberate dalla maggioranza a  norma  delle  disposizioni  seguenti,
salva la facolta' di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. 
 
  La rinunzia non giova al partecipante che abbia  anche  tacitamente
approvato la spesa. 
 
  Il cessionario del partecipante e' tenuto in solido con il  cedente
a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.