Art. 1105.
(Amministrazione).
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere
nell'amministrazione della cosa comune.
Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro
quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.
Per la validita' delle deliberazioni della maggioranza si richiede
che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati
dell'oggetto della deliberazione.
Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione
della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la
deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante puo'
ricorrere all'autorita' giudiziaria. Questa provvede in camera di
consiglio e puo' anche nominare un amministratore.