(CODICE CIVILE-art. 1106)
                             Art. 1106. 
 
      (Regolamento della comunione e nomina di amministratore). 
 
  Con  la  maggioranza  calcolata  nel  modo  indicato  dall'articolo
precedente,  puo'  essere  formato  un  regolamento  per  l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. 
 
  Nello stesso modo l'amministrazione puo' essere delegata ad  uno  o
piu' partecipanti, o anche a un estraneo, determinandosi i  poteri  e
gli obblighi dell'amministratore.