Art. 1107.
(Impugnazione del regolamento).
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti puo' impugnare davanti
all'autorita' giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta
giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui e' stata loro comunicata la
deliberazione. L'autorita' giudiziaria decide con unica sentenza
sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il
regolamento sia stato impugnato, questo ha effetto anche per gli
eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.