(CODICE CIVILE-art. 1107)
                             Art. 1107. 
 
                   (Impugnazione del regolamento). 
 
  Ciascuno  dei  partecipanti  dissenzienti  puo'  impugnare  davanti
all'autorita' giudiziaria il regolamento della comunione entro trenta
giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per  gli  assenti  il
termine decorre dal  giorno  in  cui  e'  stata  loro  comunicata  la
deliberazione. L'autorita'  giudiziaria  decide  con  unica  sentenza
sulle opposizioni proposte. 
 
  Decorso il termine indicato  dal  comma  precedente  senza  che  il
regolamento sia stato impugnato, questo  ha  effetto  anche  per  gli
eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.