(CODICE CIVILE-art. 1108)
                             Art. 1108. 
 
  (Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione). 
 
  Con  deliberazione   della   maggioranza   dei   partecipanti   che
rappresenti almeno  due  terzi  del  valore  complessivo  della  cosa
comune,  si  possono  disporre  tutte  le  innovazioni   dirette   al
miglioramento della cosa o a renderne piu'  comodo  o  redditizio  il
godimento, purche' esse non pregiudichino il godimento di alcuno  dei
partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa. 
 
  Nello stesso modo si possono  compiere  gli  altri  atti  eccedenti
l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli
all'interesse di alcuno dei partecipanti. 
 
  E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli  atti  di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e per
le locazioni di durata superiore a nove anni. 
 
  L'ipoteca  puo'  essere  tuttavia  consentita   dalla   maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia  lo  scopo  di  garantire  la
restituzione delle somme  mutuate  per  la  ricostruzione  o  per  il
miglioramento della cosa comune.