(CODICE CIVILE-art. 1109)
                             Art. 1109. 
 
                 (Impugnazione delle deliberazioni). 
 
  Ciascuno dei componenti la minoranza  dissenziente  puo'  impugnare
davanti all'autorita' giudiziaria le deliberazioni della maggioranza: 
    1) nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 1105, se  la
deliberazione e' gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 
    2) se non e' stata osservata  la  disposizione  del  terzo  comma
dell'art. 1105; 
    3) se la deliberazione relativa a innovazioni  o  ad  altri  atti
eccedenti l'ordinaria amministrazione e' in contrasto  con  le  norme
del primo e del secondo comma dell'art. 1108. 
 
  L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro
trenta giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre
dal giorno in cui e'  stata  loro  comunicata  la  deliberazione.  In
pendenza del  giudizio,  l'autorita'  giudiziaria  puo'  ordinare  la
sospensione del provvedimento deliberato.