(CODICE CIVILE-art. 1111)
                             Art. 1111. 
 
                   (Scioglimento della comunione). 
 
  Ciascuno dei partecipanti puo'  sempre  domandare  lo  scioglimento
della comunione; l'autorita' giudiziaria puo' stabilire  una  congrua
dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni,  se  l'immediato
scioglimento puo' pregiudicare gli interessi degli altri. 
 
  Il patto di rimanere in comunione per  un  tempo  non  maggiore  di
dieci anni e' valido e ha effetto anche  per  gli  aventi  causa  dai
partecipanti. Se e' stato stipulato per un termine  maggiore,  questo
si riduce a dieci anni. 
 
  Se gravi circostanze lo richiedono,  l'autorita'  giudiziaria  puo'
ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo convenuto.