(CODICE CIVILE-art. 1113)
                             Art. 1113. 
 
             (Intervento nella divisione e opposizioni). 
 
  I  creditori  e  gli  aventi  causa  da  un  partecipante   possono
intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare
la  divisione  gia'  eseguita,  a   meno   che   abbiano   notificato
un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre  ad
essi   l'esperimento   dell'azione    revocatoria    o    dell'azione
surrogatoria. 
 
  Nella divisione che ha per oggetto  beni  immobili,  l'opposizione,
per l'effetto indicato dal comma precedente, deve  essere  trascritta
prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se  si  tratta  di
divisione  giudiziale,  prima  della  trascrizione   della   relativa
domanda. 
 
  Devono essere chiamati a intervenire, perche'  la  divisione  abbia
effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro  che  hanno
acquistato  diritti  sull'immobile  in  virtu'  di  atti  soggetti  a
trascrizione e  trascritti  prima  della  trascrizione  dell'atto  di
divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. 
 
  Nessuna ragione di prelevamento  in  natura  per  crediti  nascenti
dalla comunione puo' opporsi contro le  persone  indicate  dal  comma
precedente, eccetto le ragioni di  prelevamento  nascenti  da  titolo
anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.