(CODICE CIVILE-art. 1115)
                             Art. 1115. 
 
              (Obbligazioni solidali dei partecipanti). 
 
  Ciascun partecipante puo' esigere che siano estinte le obbligazioni
in solido contratte per la cosa comune,  le  quali  siano  scadute  o
scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. 
 
  La somma per estinguere le obbligazioni si preleva  dal  prezzo  di
vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura,  si
procede alla vendita  di  una  congrua  frazione  della  cosa,  salvo
diverso accordo tra i condividenti. 
 
  Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto
rimborso  concorre   nella   divisione   per   una   maggiore   quota
corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.