Art. 45.
   1. All'articolo 461, comma 1, del codice di procedura penale, dopo
le  parole:  "  nella  cancelleria  del  tribunale " sono inserite le
seguenti: "o del giudice di pace".
   2. All'articolo 582, comma 2, del codice di procedura penale, dopo
le  parole:  "nella  cancelleria  del  tribunale"  sono  inserite  le
seguenti: "o del giudice di pace".
 
          Nota all'art. 45:
          - Il  testo  vigente dell'art. 461, del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  461  (Opposizione).  -  1.  Nel  termine di quindici
          giorni  dalla  notificazione  del  decreto, l'imputato e la
          persona   civilmente  obbligata  per  la  pena  pecuniaria,
          personalmente   o   a   mezzo  del  difensore  eventualemte
          nominato,    possono    proporre    opposizione    mediante
          dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le
          indagini  preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella
          cancelleria  del  tribunale o del giudice di pace del luogo
          in cui si trova l'opponente.
          2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di
          inammissibilita',  gli  estremi del decreto di condanna, la
          data  del  medesimo  e il giudice che lo ha emesso. Ove non
          abbia  gia'  provveduto  in precedenza, nella dichiarazione
          l'opponente puo' nominare un difensore di fiducia.
          3. Con  l'atto  di  opposizione l'imputato puo' chiedere al
          giudice  che  ha  emesso il decreto di condanna il giudizio
          immediato  ovvero  il  giudizio abbreviato o l'applicazione
          della pena a norma dell'art. 444.
          4. L'opposizione  e'  inammissibile,  oltre  che  nei  casi
          indicati nel comma 2, quando e' proposta fuori termine o da
          persona non legittimata.
          5. Se non e' proposta opposizione o se questa e' dichiarata
          inammissibile,  il  giudice  che  ha  emesso  il decreto di
          condanna ne ordina l'esecuzione.
          6. Contro  l'ordinanza di inammissibilita' l'opponente puo'
          proporre ricorso per cassazione".
          - Il  testo  vigente  dell'art. 582 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art. 582 (Presentazione dell'impugnazione). - 1. Salvo che
          la  legge  disponga  altrimenti,  l'atto di impugnazione e'
          presentato personalmente ovvero a mezzo di incaricato nella
          cancelleria  del  giudice  che  ha  emesso il provvedimento
          impugnato.   Il   pubblico   ufficiale  addetto  vi  appone
          l'indicazione  del  giorno  in  cui  riceve  l'atto e della
          persona  che  lo  presenta,  lo sottoscrive, lo unisce agli
          atti   del   procedimento   e   rilascia,   se   richiesto,
          attestazione della ricezione.
          2. Le parti private e i difensori possono presentare l'atto
          di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale o del
          giudice  di pace del luogo in cui si trovano, se tale luogo
          e'  diverso  da  quello  in cui fu emesso il provvedimento,
          ovvero  davanti  a  un agente consolare all'estero. In tali
          casi,    l'atto   viene   immediatamente   trasmesso   alla
          cancelleria   del   giudice   che  emise  il  provvedimento
          impugnato".