Art. 46.
   1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono
soppresse le parole da: "Tuttavia" sino alla fine.
 
          Nota all'art. 46:
          - Il  testo  vigente  dell'art. 571 del codice di procedura
          penale,  come  modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
          seguente:
          "Art.  571  (Impugnazione  dell'imputato).  - 1. L'imputato
          puo'  proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un
          procuratore  speciale  nominato anche prima della emissione
          del provvedimento.
          2. Il  tutore  per  l'imputato  soggetto  alla  tutela e il
          curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di
          volere  che  non ha tutore, possono proporre l'impugnazione
          che spetta all'imputato.
          3. Puo'   inoltre   proporre   impugnazione   il  difensore
          dell'imputato  al  momento  del  deposito del provvedimento
          ovvero il difensore nominato a tal fine.
          4. L'imputato,  nei  modi  previsti  per  la rinuncia, puo'
          togliere   effetto   all'impugnazione   proposta   dal  suo
          difensore.  Per  l'efficacia  della  dichiarazione nel caso
          previsto  dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore
          o del curatore speciale".