Art. 46. 1. All'articolo 571, comma 3, del codice di procedura penale, sono soppresse le parole da: "Tuttavia" sino alla fine.
Nota all'art. 46: - Il testo vigente dell'art. 571 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 571 (Impugnazione dell'imputato). - 1. L'imputato puo' proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima della emissione del provvedimento. 2. Il tutore per l'imputato soggetto alla tutela e il curatore speciale per l'imputato incapace di intendere o di volere che non ha tutore, possono proporre l'impugnazione che spetta all'imputato. 3. Puo' inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine. 4. L'imputato, nei modi previsti per la rinuncia, puo' togliere effetto all'impugnazione proposta dal suo difensore. Per l'efficacia della dichiarazione nel caso previsto dal comma 2, e' necessario il consenso del tutore o del curatore speciale".