Art. 64 Modalita' di svolgimento della gara 1. L'offerta e' racchiusa in un plico che contiene: a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa la permanenza delle condizioni di cui agli articoli 51 e 52; b) una busta contenente l'offerta tecnica costituita: 1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacita' progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; 2) dalla illustrazione delle modalita' con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico; 3) dal curriculum dei professionisti di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c) predisposto secondo gli allegati G ed H; c) una busta contenente l'offerta economica costituita da: 1) ribasso percentuale da applicarsi: a) alla percentuale per rimborso spesa; b) alla percentuale per le prestazioni progettuali speciali di cui all'articolo 63, comma 1, lettera d); c) agli importi per le prestazioni accessorie di cui all'art. 63, comma 1, lettera e); d) alla riduzione percentuale prevista dalla legge per le prestazioni rese in favore di amministrazioni ed enti pubblici; 2) riduzione percentuale da applicarsi al tempo fissato dal bando per l'espletamento dell'incarico. 2. Le offerte sono valutate con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi: a) professionalita' desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva; b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalita' di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico e dai curriculum del professionisti che svolgeranno il servizio di cui al comma 1 lettera b), punti 2) e 3); c) ribasso percentuale indicato nell'offerta economica; d) riduzione percentuale indicata nell'offerta economica con riferimento al tempo. 3. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati dal bando di gara e possono variare: - per l'elemento a): da 20 a 40; - per l'elemento b): da 20 a 40; - per l'elemento c): da 10 a 30; - per l'elemento d): da 0 a 10. 4. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all'importanza relativa di ogni elemento di valutazione. 5. In una o piu' sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione da' lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l'offerta economica piu' vantaggiosa applicando i criteri e le formule di cui all'allegato E. 6. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruita' dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. L'esito negativo della verifica circa la compatibilita' del ribasso offerto rispetto alla qualita' delle prestazioni offerte comporta l'esclusione dell'offerta.