Articolo 107 
              Funzioni e responsabilta' della dirigenza 
 
1. Spetta ai dirigenti  la  direzione  degli  uffici  e  dei  servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. 
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e  di
controllo politico-amministrativo spettano agli  organi  di  governo,
mentre  la  gestione  amministrativa,  finanziaria   e   tecnica   e'
attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. 
 
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa  l'adozione  degli
atti e provvedimenti amministrativi che  impegnano  l'amministrazione
verso l'esterno, non ricompresi espressamente  dalla  legge  o  dallo
statuto    tra    le    funzioni    di    indirizzo    e    controllo
politico-amministrativo degli  organi  di  governo  dell'ente  o  non
rientranti tra le funzioni del segretario o del  direttore  generale,
di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108. 
 
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di  attuazione  degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le  modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: 
 
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso; 
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso; 
c) la stipulazione dei contratti; 
d) gli atti di gestione finanziaria,  ivi  compresa  l'assunzione  di
   impegni di spesa; 
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale; 
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il  cui
   rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche  di  natura
   discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
   dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,  ivi  comprese  le
   autorizzazioni e le concessioni edilizie; 
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei  lavori,  abbattimento  e
   riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri  di
   vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni  amministrative
   previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
   di  prevenzione   e   repressione   dell'abusivismo   edilizio   e
   paesaggistico-ambientale; 
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni,  diffide,  verbali,
   autenticazioni, legalizzazioni  ed  ogni  altro  atto  costituente
   manifestazione di giudizio e di conoscenza; 
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o,  in
   base a questi, delegati dal sindaco. 
 
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione  del  principio  di
cui  all'articolo  1,  comma  4,  possono  essere  derogate  soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 
 
5. A decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente  testo
unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo  I
titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti  o  provvedimenti
amministrativi, si intendono nel senso  che  la  relativa  competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3,
e dall'articolo 54. 
 
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via  esclusiva,  in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione. 
 
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali  si  applicano  i
principi  contenuti  nell'articolo  5,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  secondo  le  modalita'  previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.