Articolo 107
Funzioni e responsabilta' della dirigenza
1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo,
mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e'
attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli
atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo
statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale,
di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.
3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le
autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e
riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di
vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e
paesaggistico-ambientale;
h) le attestazioni, certificazioni comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente
manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
base a questi, delegati dal sindaco.
4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di
cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo
unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I
titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3,
e dall'articolo 54.
6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione.
7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i
principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalita' previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.