Articolo 111 Adeguamento della disciplina della dirigenza 1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarita' nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto legislativo del febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.