Articolo 111
Adeguamento della disciplina della dirigenza
1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie peculiarita'
nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare,
adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e
del capo II del decreto legislativo del febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.