Art. 87. 
(Monitoraggio    delle    prescrizioni    mediche,     farmaceutiche,
                    specialistiche e ospedaliere) 
 
  1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte  del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
di garanzia verso il cittadino di appropriatezza ed  efficacia  delle
prestazioni di cura da parte  del  Ministero  della  sanita',  e  nel
rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al
fine di migliorare il monitoraggio della spesa  sanitaria  nelle  sue
componenti  farmaceutica,   diagnostica   e   specialistica,   e   di
semplificare le transazioni tra il  cittadino,  gli  operatori  e  le
istituzioni preposte, e' introdotta la gestione informatizzata  delle
prescrizioni relative alle prestazioni  farmaceutiche,  diagnostiche,
specialistiche e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e  privati
accreditati.  Tutte  le  procedure  informatiche   devono   garantire
l'assoluto anonimato del cittadino che usufruisce delle  prestazioni,
rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto
della  gestione  informatizzata  possono  avere  accesso   solo   gli
operatori  da  identificare  secondo  quanto  disposto  dal   decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282. 
  2. Il sistema di monitoraggio interconnette i medici  e  gli  altri
operatori sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanita',  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
le regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  le  aziende
sanitarie locali e dispone,  per  la  consultazione  in  linea  e  ai
diversi livelli di competenza, delle informazioni relative: 
    a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale; 
    b)  alle  diverse  prestazioni  farmaceutiche,   diagnostiche   e
specialistiche erogabili; 
    c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni; 
    d) all'andamento della spesa relativa. 
  3. Entro novanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge  il  Ministero  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,
e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  emana  i
regolamenti  e  i  decreti   attuativi,   individuando   le   risorse
finanziarie  nell'ambito  di  quelle  indicate   dall'articolo   103,
definendo  le  modalita'  operative  e  i  relativi  adempimenti,  le
modalita' di trasmissione dei dati ed il  flusso  delle  informazioni
tra i diversi organismi di cui al comma 2. 
  4.  Le  soluzioni  adottate  dovranno  rispettare  le  norme  sulla
sicurezza e sulla riservatezza dei dati secondo le  leggi  vigenti  e
risultare coerenti con le linee generali del processo  di  evoluzione
dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione. 
  5. Entro il 1° gennaio 2002 o  le  diverse  date  stabilite  con  i
decreti attuativi di cui al comma 3,  tutte  le  prescrizioni  citate
dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica. 
  6.  Per  l'avvio  del  nuovo  sistema  informativo  nazionale   del
Ministero  della  sanita',  nonche'  per  l'estensione   dell'impiego
sperimentale della carta  sanitaria  prevista  dal  progetto  europeo
"NETLINK" e' autorizzata per l'anno 2001 la  spesa,  rispettivamente,
di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi. 
  7. All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per  il  servizio
farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le parole: "I farmacisti debbono conservare per la durata  di  cinque
anni copia  di  tutte  le  ricette  spedite"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "I farmacisti debbono conservare per sei  mesi  le  ricette
spedite concernenti preparazioni estemporanee".