Art. 93. 
 
       (Ridefinizione di alcune misure di medicina preventiva) 
 
  1.  Al  fine  di  razionalizzare  alcuni  interventi  di   medicina
preventiva e di uniformare la legislazione italiana  a  quella  degli
altri Stati membri dell'Unione europea, a  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma  2  sono  abrogati:
l'articolo 10, comma 1,  della  legge  14  dicembre  1970,  n.  1088;
all'articolo 22, primo comma, le parole da:  "eseguire  le  reazioni"
fino a: della scuola media", nonche' l'articolo  49  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1967, n. 1518; l'articolo 5 ed il capo I del titolo III  del  decreto
del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056;  l'articolo
2, quarto comma,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  7
settembre 1965, n. 1301;  l'articolo  1  del  decreto  del  Capo  del
Governo 2 dicembre 1926, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  287
del 14 dicembre 1926. Sono altresi' abrogate le disposizioni  di  cui
all'articolo 7 della legge 25 luglio  1956,  n.  837,  che  prevedono
l'obbligatorieta' dell'esecuzione dell'accertamento sierologico della
lue  ai  fini  del  rilascio  del  certificato  di  sana  e   robusta
costituzione e di altri adempimenti amministrativi. 
  2. Con un regolamento da emanare entro il 30 giugno 2001  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
individuate, in relazione alle mutate condizioni sanitarie del Paese,
le condizioni nelle quali e' obbligatoria la vaccinazione  contro  la
tubercolosi nonche' le modalita' di esecuzione  delle  rivaccinazioni
della vaccinazione antitetanica. 
  3. Le regioni possono, nei casi di riconosciuta necessita' e  sulla
base della situazione epidemiologica  locale,  disporre  l'esecuzione
della vaccinazione antitifica in specifiche categorie professionali.