Art. 86 
                            (Affissioni) 

 
   1. Qualora la richiesta  appaia  meritevole  di  essere  presa  in
considerazione,  il  richiedente  e'  autorizzato  a  fare  affiggere
all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di sua residenza
attuale un avviso contenente il  sunto  della  domanda.  L'affissione
deve avere la durata di giorni trenta consecutivi  e  deve  risultare
dalla relazione del responsabile fatta in calce all'avviso. 
   2. Con il decreto con cui si autorizza la pubblicazione,  si  puo'
prescrivere che il richiedente notifichi  a  determinate  persone  il
sunto della domanda.