Art. 87 
                            (Opposizione) 

 
   1. Chiunque crede di avervi interesse puo' fare  opposizione  alla
domanda non oltre il termine di trenta giorni dalla data  dell'ultima
affissione o notificazione. 
   2. L'opposizione  si  propone  con  atto  notificato  al  Ministro
dell'interno.