Art. 88 
                (Decreto di concessione del Ministro) 

 
   1. Il  richiedente,  al  fine  della  emanazione  del  decreto  di
concessione, trascorso il termine di cui all'articolo  87,  comma  1,
senza che  sia  stata  fatta  opposizione  presenta  alla  prefettura
competente per il successivo inoltro al Ministero: 
a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la  eseguita
   affissione e la sua durata; 
b) la prova delle eseguite notificazioni  quando  queste  sono  state
   prescritte. 
   2. Il  Ministro,  accertata  la  regolarita'  delle  affissioni  e
vagliate  le  eventuali  opposizioni,  provvede  sulla  domanda   con
decreto. 
   3. Il decreto  di  concessione,  nei  casi  in  cui  vi  e'  stata
opposizione, deve essere notificato, a  cura  del  richiedente,  agli
opponenti.