Art. 88 (Decreto di concessione del Ministro) 1. Il richiedente, al fine della emanazione del decreto di concessione, trascorso il termine di cui all'articolo 87, comma 1, senza che sia stata fatta opposizione presenta alla prefettura competente per il successivo inoltro al Ministero: a) un esemplare dell'avviso con la relazione che attesta la eseguita affissione e la sua durata; b) la prova delle eseguite notificazioni quando queste sono state prescritte. 2. Il Ministro, accertata la regolarita' delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con decreto. 3. Il decreto di concessione, nei casi in cui vi e' stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.