Art. 89 
               (Modificazioni del nome o del cognome) 

 
   1. Salvo quanto disposto per  le  rettificazioni,  chiunque  vuole
cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome  ovvero  vuole
cambiare il cognome perche' ridicolo o vergognoso  o  perche'  rivela
origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia  del
luogo di residenza o di quello nella cui  circoscrizione  e'  situato
l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale
la richiesta si riferisce. 
   2. Nella domanda si deve indicare la modificazione  che  si  vuole
apportare al nome o al cognome oppure il nome o  il  cognome  che  si
intende assumere. 
   3. In nessun caso puo' essere richiesta l'attribuzione di  cognomi
di importanza storica o comunque tali  da  indurre  in  errore  circa
l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o  particolarmente
note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita  del  richiedente  o
nel luogo di sua residenza.