Art. 90 
                            (Affissione) 

 
   1. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la  ritiene
meritevole di essere  presa  in  considerazione,  autorizza  con  suo
decreto il richiedente a fare affiggere all'albo pretorio del  comune
di nascita e di attuale residenza del medesime richiedente un  avviso
contenente il sunto della domanda. L'affissione deve avere la  durata
di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla  relazione  fatta
dal responsabile in calce all'avviso.