Art. 94
                  (Annotazioni ed altre formalita)

   1. I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del
nome  o  del  cognome  devono  essere  annotati,  su  richiesta degli
interessati,  nell'atto  di  nascita  del  richiedente,  nell'atto di
matrimonio  del  medesimo  e  negli  atti di nascita di coloro che ne
hanno  derivato  il cognome. L'ufficiale dello stato civile del luogo
di  residenza,  se  la  nascita  o il matrimonio e' avvenuto in altro
comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica
all'ufficiale  dello  stato  civile  del  luogo  della  nascita o del
matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione.
2.  Gli  effetti  dei  decreti rimangono sospesi fino all'adempimento
delle formalita' indicate nel comma 1.
3.  Per  i membri di una stessa famiglia si puo' provvedere con unico
decreto.