Art. 87.

(Monitoraggio     delle    prescrizioni    mediche,    farmaceutiche,
                    specialistiche e ospedaliere)

   1. Nel quadro delle competenze di governo della spesa da parte del
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di  garanzia  verso il cittadino di appropriatezza ed efficacia delle
prestazioni  di  cura  da  parte  del  Ministero della sanita', e nel
rispetto dei compiti attribuiti alle regioni in materia sanitaria, al
fine  di  migliorare  il monitoraggio della spesa sanitaria nelle sue
componenti   farmaceutica,   diagnostica   e   specialistica,   e  di
semplificare  le  transazioni  tra  il  cittadino, gli operatori e le
istituzioni  preposte, e' introdotta la gestione informatizzata delle
prescrizioni  relative  alle prestazioni farmaceutiche, diagnostiche,
specialistiche  e ospedaliere, erogate da soggetti pubblici e privati
accreditati.   Tutte   le  procedure  informatiche  devono  garantire
l'assoluto  anonimato del cittadino che usufruisce delle prestazioni,
rispettando la normativa a tutela della riservatezza. Ai dati oggetto
della   gestione   informatizzata  possono  avere  accesso  solo  gli
operatori   da  identificare  secondo  quanto  disposto  dal  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 282.
   2.  Il  sistema di monitoraggio interconnette i medici e gli altri
operatori  sanitari di cui al comma 1, il Ministero della sanita', il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
le  regioni, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano, le aziende
sanitarie  locali  e  dispone,  per  la  consultazione  in linea e ai
diversi livelli di competenza, delle informazioni relative:
   a) ai farmaci del Servizio sanitario nazionale;
   b)   alle   diverse   prestazioni  farmaceutiche,  diagnostiche  e
specialistiche erogabili;
   c) all'andamento dei consumi dei farmaci e delle prestazioni;
   d) all'andamento della spesa relativa.
   3.  Entro  novanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
presente  legge  il  Ministero  della  sanita',  di  concerto  con il
Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
e  sentita  la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano, emana i
regolamenti   e   i   decreti   attuativi,  individuando  le  risorse
finanziarie   nell'ambito   di  quelle  indicate  dall'articolo  103,
definendo  le  modalita'  operative  e  i  relativi  adempimenti,  le
modalita'  di  trasmissione  dei dati ed il flusso delle informazioni
tra i diversi organismi di cui al comma 2.
   4.  Le  soluzioni  adottate  dovranno  rispettare  le  norme sulla
sicurezza  e  sulla  riservatezza dei dati secondo le leggi vigenti e
risultare  coerenti  con le linee generali del processo di evoluzione
dell'utilizzo dell'informatica nell'amministrazione.
   5.  Entro  il  1  gennaio  2002  o le diverse date stabilite con i
decreti  attuativi  di  cui  al comma 3, tutte le prescrizioni citate
dovranno essere trasmissibili e monitorabili per via telematica.
   6.  Per  l'avvio  del  nuovo  sistema  informativo  nazionale  del
Ministero   della  sanita',  nonche'  per  l'estensione  dell'impiego
sperimentale  della  carta  sanitaria  prevista  dal progetto europeo
"NETLINK"  e'  autorizzata per l'anno 2001 la spesa, rispettivamente,
di lire 10 miliardi e di lire 4 miliardi.
   7.  All'articolo 38, quarto comma, del regolamento per il servizio
farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706,
le  parole:  "I farmacisti debbono conservare per la durata di cinque
anni  copia  di  tutte  le  ricette  spedite"  sono  sostituite dalle
seguenti:  "I  farmacisti  debbono conservare per sei mesi le ricette
spedite concernenti preparazioni estemporanee".
 
          Note all'art. 87:
              -   Il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  282
          concerne:  "Disposizioni  per garantire la riservatezza dei
          dati personali in ambito sanitario".
              -   L'art.   38,   quarto   comma,  del  regio  decreto
          30 settembre  1938,  n.  1706 (Approvazione del regolamento
          per il servizio farmaceutico), e' il seguente:
              "Art. 38. - Qualunque ricetta deve essere firmata da un
          medico  chirurgo  o da un veterinario. I farmacisti debbono
          conservare  per  sei  mesi  le  ricette spedite concernenti
          preparazioni estemporanee.