Art. 47 (R)
          Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'

  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati, qualita' personali o
fatti  che  siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito
da  dichiarazione  resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza
delle modalita' di cui all'articolo 38. (R)
  2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del dichiarante
puo'  riguardare  anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad
altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)
  3.  Fatte  salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei
rapporti  con  la  pubblica  amministrazione e con i concessionari di
pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le qualita' personali e i fatti
non   espressamente   indicati   nell'articolo   46  sono  comprovati
dall'interessato  mediante  la  dichiarazione  sostitutiva di atto di
notorieta'. (R)
  4.  Salvo  il  caso  in  cui  la legge preveda espressamente che la
denuncia   all'Autorita'   di   Polizia  Giudiziaria  e'  presupposto
necessario  per  attivare  il procedimento amministrativo di rilascio
del  duplicato  di  documenti di riconoscimento o comunque attestanti
stati  e  qualita'  personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei
documenti  medesimi  e'  comprovato  da  chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)