Art. 48 (R)
                  Disposizioni generali in materia
                    di dichiarazioni sostitutive

  1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validita' temporale
degli atti che sostituiscono.
  2.  Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per
la  redazione  delle  dichiarazioni  sostitutive, che gli interessati
hanno  facolta'  di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni  sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo
alle  sanzioni  penali  previste  dall'articolo 76, per le ipotesi di
falsita'  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci ivi indicate. Il modulo
contiene  anche  l'informativa  di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
  3.   In   tutti  i  casi  in  cui  sono  ammesse  le  dichiarazioni
sostitutive,  le  singole  amministrazioni  inseriscono  la  relativa
formula nei moduli per le istanze.
 
          Nota all'art. 48:

             - Si trascrive il testo vigente dell'art. 10 della legge
          31  dicembre  1996, n. 675 (per l'argomento vedi nelle note
          all'art. 16): Informazioni rese al momento della raccolta.
             "1.  L'interessato  o  la  persona  presso la quale sono
          raccolti   i   dati  personali  devono  essere  previamente
          informati oralmente o per iscritto circa:
             a)  le finalita' e le modalita' del trattamento cui sono
             destinati i dati;
             b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
             dei dati;
             e) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
             d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
             possono  essere  comunicati e l'ambito di diffusione dei
             dati medesimi;
             e) i diritti di cui all'art. 13;
             f)  il  nome, la denominazione o la ragione sociale e il
             domicilio,  la  residenza  o  la sede del titolare e, se
             designato, del responsabile.
             2.  L'informativa di cui al comma 1 puo' non comprendere
          gli  elementi  gia' noti alla persona che fornisce i dati o
          la   cui   conoscenza  puo'  ostacolare  l'espletamento  di
          funzioni  pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
          perseguimento delle finalita' di cui agli articoli 4, comma
          1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).
             3.  Quando  i  dati  personali  non sono raccolti presso
          l'interessato  l'informativa  di  cui al comma 1 e' data al
          medesimo  interessato all'atto della registrazione dei dati
          o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la
          prima comunicazione.
             4.  La  disposizione  di  cui  al comma 3 non si applica
          quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di
          mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
          rispetto  al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio
          del  Garante,  impossibile,  ovvero  nel caso in cui i dati
          sono  trattati  in base ad un obbligo previsto dalla legge,
          da   un  regolamento  o  dalla  normativa  comunitaria.  La
          medesima  disposizione  non  si applica, altresi', quando i
          dati   sono   trattati  ai  fini  dello  svolgimento  delle
          investigazioni   di   cui   all'art.   38  delle  norme  di
          attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di
          procedura  penale,  approvate  con  decreto  legislativo 28
          luglio   1989,  n.  271,  e  successive  modificazioni,  o,
          comunque,  per  far  valere  o difendere un diritto in sede
          giudiziaria,    sempre    che   i   dati   siano   trattati
          esclusivamente   per   tali  finalita'  e  per  il  periodo
          strettamente necessario al loro perseguimento".