Art. 76.
          Documentazione (legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
                  articoli 29 e 30, commi 2, 3 e 4)

  1.  Al  rilascio  dei  certificati  medici di cui al presente testo
unico,  salvo  i  casi  di ulteriore specificazione, sono abilitati i
medici del Servizio sanitario nazionale.
  2.  Qualora i certificati siano redatti da medici diversi da quelli
di  cui  al comma 1, il datore di lavoro o l'istituto presso il quale
la  lavoratrice  e' assicurata per il trattamento di maternita' hanno
facolta'  di  accettare i certificati stessi ovvero di richiederne la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
  3.  I  medici  dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro hanno
facolta' di controllo.
  4.  Tutti  i  documenti  occorrenti per l'applicazione del presente
testo  unico  sono  esenti da ogni imposta, tassa, diritto o spesa di
qualsiasi specie e natura.