Art. 77.
      Vigilanza (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 30,
                       comma 1, e 31, comma 4)

  1.  L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni
amministrative  previste  dal  presente  testo  unico  e  ad emettere
l'ordinanza di ingiunzione e' il servizio ispettivo del Ministero del
lavoro, competente per territorio.
  2. La vigilanza sul presente testo unico, ad eccezione dei Capi XI,
XII  e  XIII, e' demandata al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale che la esercita attraverso i servizi ispettivi.
  3.  La  vigilanza  in  materia  di controlli di carattere sanitario
spetta alle regioni, e per esse al Servizio sanitario nazionale.