Art. 74.
                       Giudice dell'esecuzione

  1.   Competente   a   conoscere   dell'esecuzione   delle  sanzioni
amministrative   dipendenti   da   reato   e'   il  giudice  indicato
nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
  2.  Il  giudice  indicato  nel  comma  1  e'  pure competente per i
provvedimenti relativi:
    a)  alla  cessazione  dell'esecuzione  delle  sanzioni  nei  casi
previsti dall'articolo 3;
    b)  alla  cessazione  dell'esecuzione  nei casi di estinzione del
reato per amnistia;
    c)  alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile
nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
    d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
  3.  Nel  procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di
cui  all'articolo  666  del  codice  di  procedura  penale, in quanto
applicabili.  Nei  casi  previsti  dal  comma  2,  lettere b) e d) si
osservano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  667, comma 4, del
codice di procedura penale.
  4.    Quando    e'    applicata    l'interdizione    dall'esercizio
dell'attivita',  il giudice, su richiesta dell'ente, puo' autorizzare
il  compimento  di  atti  di gestione ordinaria che non comportino la
prosecuzione  dell'attivita' interdetta. Si osservano le disposizioni
di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
 
          Note all'art. 74:
              - Si riporta il testo degli articoli 665, 666 e 667 del
          codice di procedura penale:
              "Art.  665  (Giudice  competente).  -  1. Salvo diversa
          disposizione    di    legge,    competente    a   conoscere
          dell'esecuzione di un provvedimento e' il giudice che lo ha
          deliberato.
              2. Quando e' stato proposto appello se il provvedimento
          e'  stato confermato o riformato soltanto in relazione alla
          pena,  alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili,
          e'  competente  il  giudice  di  primo grado; altrimenti e'
          competente il giudice di appello.
              3.  Quando  vi e' stato ricorso per cassazione e questo
          e' stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando
          la   corte  ha  annullato  senza  rinvio  il  provvedimento
          impugnato,  e'  competente il giudice di primo grado, se il
          ricorso  fu  proposto  contro  provvedimento  inappellabile
          ovvero  a  norma  dell'art.  569, e il giudice indicato nel
          comma  2  negli  altri  casi.  Quando  e' stato pronunciato
          l'annullamento  con  rinvio,  e'  competente  il giudice di
          rinvio.
              4.  Se  l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi
          da  giudici diversi, e' competente il giudice che ha emesso
          il   provvedimento   divenuto   irrevocabile   per  ultimo.
          Tuttavia,  se  i provvedimenti sono stati emessi da giudici
          ordinari  e giudici speciali, e' competente in ogni caso il
          giudice ordinario.
              4-bis.  Se  l'esecuzione  concerne  piu'  provvedimenti
          emessi   dal   tribunale   in  composizione  monocratica  e
          collegiale,  l'esecuzione  e'  attribuita  in  ogni caso al
          collegio.".
              "Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
          dell'esecuzione  procede a richiesta del pubblico ministero
          dell'interessato o del difensore.
              2.  Se la richiesta appare manifestamente infondata per
          difetto  delle  condizioni di legge ovvero costituisce mera
          riproposizione  di una richiesta gia' rigettata, basata sui
          medesimi elementi, il giudice e il presidente del collegio,
          sentito il pubblico ministero, la dichiara inamissibile con
          decreto  motivato,  che  e'  notificato entro cinque giorni
          all'interessato.  Contro  il  decreto  puo' essere proposto
          ricorso per cassazione.
              3.  Salvo  quanto previsto dal comma 2, il giudice o il
          presidente  del collegio, designato il difensore di ufficio
          all'interessato   che   ne   sia   privo,   fissa  la  data
          dell'udienza  in  camera  di  consiglio e ne fa dare avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato  almeno  dieci giorni prima della data predetta.
          Fino  a  cinque  giorni  prima  dell'udienza possono essere
          depositate memorie in cancelleria.
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del  difensore  e del pubblico ministero. L'interessato che
          ne  fa  richiesta e' sentito personalmente; tuttavia, se e'
          detenuto   o   internato   in   luogo   posto  fuori  della
          circoscrizione  del  giudice,  e'  sentito prima del giorno
          dell'udienza  dal  magistrato  di  sorveglianza  del luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
              5.  Il  giudice puo' chiedere alle autorita' competenti
          tutti  i  documenti e le informazioni di cui abbia bisogno;
          se  occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto
          del contraddittorio.
              6.   Il   giudice   decide  con  ordinanza.  Questa  e'
          comunicata  o  notificata  senza  ritardo  alle  parti e ai
          difensori,  che possono proporre ricorso per cassazione. Si
          osservano,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni sulle
          impugnazioni   e  quelle  sul  procedimento  in  camera  di
          consiglio davanti alla Corte di cassazione.
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a   meno   che   il   giudice   che  l'ha  emessa  disponga
          diversamente.
              8.  Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente, l'avviso
          previsto  dal  comma  3  e' notificato anche al tutore o al
          curatore;  se  l'interessato  ne  e' privo, il giudice o il
          presidente  del collegio nomina un curatore provvisorio. Al
          tutore   e   al   curatore  competono  gli  stessi  diritti
          dell'interessato.
              9.  Il  verbale di udienza e' redatto soltanto in forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2.".
              "Art.  667  (Dubbio sull'identita' fisica della persona
          detenuta). - 1. Se vi e' ragione di dubitare dell'identita'
          della  persona  arrestata  per esecuzione di pena o perche'
          evasa    mentre   scontava   una   condanna,   il   giudice
          dell'esecuzione  la  interroga e compie ogni indagine utile
          alla  sua  identificazione  anche  a  mezzo  della  polizia
          giudiziaria.
              2. Quando riconosce che non si tratta della persona nei
          cui   confronti  deve  compiersi  l'esecuzione,  ne  ordina
          immediatamente   la   liberazione.  Se  l'identita'  rimane
          incerta,  ordina la sospensione dell'esecuzione, dispone la
          liberazione  del  detenuto e invita il pubblico ministero a
          procedere a ulteriori indagini.
              3.  Se  appare  evidente  che  vi e' stato un errore di
          persona  e  non  e'  possibile provvedere tempestivamente a
          norma  dei commi 1 e 2, la liberazione puo' essere ordinata
          in  via  provvisoria  con  decreto  motivato  dal  pubblico
          ministero   del   luogo   dove  l'arrestato  si  trova.  Il
          provvedimento  del  pubblico  ministero  ha  effetto lino a
          quando  non  provvede  il  giudice competente, al quale gli
          atti sono immediatamente trasmessi.
              4.  Il  giudice  dell'esecuzione  provvede in ogni caso
          senza  formalita'  con  ordinanza  comunicata  al  pubblico
          ministero  e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza
          possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
          pubblico  ministero.  l'interessato  e il difensore; in tal
          caso  si  procede  a  norma dell'art. 666. L'opposizione e'
          proposta,  a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
          comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza.
              5.  Se  la  persona  detenuta deve essere giudicata per
          altri   reati,   l'ordinanza  e'  comunicata  all'autorita'
          giudiziaria precedente.".