Art. 75
                Esecuzione delle sanzioni pecuniarie

  1.   Le   condanne   al  pagamento  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  sono  eseguite  nei modi stabiliti per l'esecuzione delle
pene pecuniarie.
  2.  Per  il pagamento rateale, per la dilazione del pagamento e per
la   sospensione  della  riscossione  delle  sanzioni  amministrative
pecuniarie  si  osservano  le  disposizioni di cui agli articoli 19 e
19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602,  come  modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 26
febbraio 1999, n. 46.
 
          Nota all'art. 75:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 19 e 19-bis del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.  602  (Disposizioni  sulla riscossione delle imposte sul
          reddito)   come   modificato   dall'art.   7   del  decreto
          legislativo   26  febbraio  1999,  n.  46  (Riordino  della
          disciplina   della  riscossione  mediante  ruolo,  a  norma
          dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337):
              "Art.  19 (Dilazione del pagamento). - 1. L'ufficio, su
          richiesta  del  contribuente, puo' concedere, nelle ipotesi
          di  temporanea  situazione  di  obiettiva difficolta' dello
          stesso,  la ripartizione del pagamento delle somme iscritte
          a  ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero
          la   sospensione   della   riscossione   per   un  anno  e,
          successivamente,  la  ripartizione del pagamento fino ad un
          massimo  di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto
          a  ruolo  e'  superiore  a  cinquanta  milioni  di lire, il
          riconoscimento   di   tali  benefici  e'  subordinato  alla
          prestazione    di    idonea   garanzia   mediante   polizza
          fidejussoria o fidejussione bancaria.
              2.  La richiesta, di rateazione deve essere presentata,
          a  pena  di  decadenza,  prima  dell'inizio della procedura
          esecutiva.
              3.  In  caso  di  mancato pagamento della prima rata o,
          successivamente, di due rate:
                a) il  debitore  decade automaticamente dal beneficio
          della rateazione;
                b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto e'
          immediatamente  ed  automaticamente  riscuotibile  in unica
          soluzione;
                c) il carico non puo' piu' essere rateizzato.
              4.  Le  rate  mensili nelle quali il pagamento e' stato
          dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l'ultimo giorno di
          ciascun mese.
              4-bis.  Se,  in  caso di decadenza del contribuente dal
          beneficio   della   dilazione,  il  fidejussore  non  versa
          l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione
          di   apposito   invito,   contenente   l'indicazione  delle
          generalita'  del  fidejussore  stesso,  delle somme da esso
          dovute  e  dei  presupposti  di  fatto  e  di diritto della
          pretesa, il concessionario puo' procedere ad espropriazione
          forzata  nei  suoi  confronti sulla base dello stesso ruolo
          emesso a carico del debitore.".
              "Art.   19-bis.   (Sospensione  della  riscossione  per
          situazioni  eccezionali.). - 1. Se si verificano situazioni
          eccezionali,  a  carattere  generale  o relative ad un'area
          significativa  del  territorio, tali da alterare gravemente
          lo  svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti,
          la  riscossione puo' essere sospesa, per non piu' di dodici
          mesi, con decreto del Ministero delle finanze.".