Art. 78.
               Conversione delle sanzioni interdittive

  1.  L'ente  che  ha posto in essere tardivamente le condotte di cui
all'articolo  17,  entro  venti  giorni  dalla notifica dell'estratto
della   sentenza,  puo'  richiedere  la  conversione  della  sanzione
amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
  2.  La  richiesta  e'  presentata al giudice dell'esecuzione e deve
contenere  la  documentazione  attestante l'avvenuta esecuzione degli
adempimenti di cui all'articolo 17.
  3.  Entro  dieci  giorni  dalla  presentazione  della richiesta, il
giudice  fissa  l'udienza  in camera di consiglio e ne fa dare avviso
alle  parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente
infondata, il giudice puo' sospendere l'esecuzione della sanzione. La
sospensione e' disposta con decreto motivato revocabile.
  4.  Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le
sanzioni   interdittive,   determinando   l'importo   della  sanzione
pecuniaria  in  una  somma  non  inferiore a quella gia' applicata in
sentenza  e  non  superiore  al  doppio della stessa. Nel determinare
l'importo   della   somma  il  giudice  tiene  conto  della  gravita'
dell'illecito   ritenuto  in  sentenza  e  delle  ragioni  che  hanno
determinato   il   tardivo   adempimento   delle  condizioni  di  cui
all'articolo 17.