Art. 79. Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto 1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attivita' dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale e' richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalita'. 2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attivita' svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresi' l'entita' del profitto da sottoporre a confisca e le modalita' con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi. 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. 4. Le spese relative all'attivita' svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.
Nota all'art. 79: - Per il testo dell'art. 667 del codice di procedura penale, si vedano le note all'art. 74.