Art. 81
                      Certificati dell'anagrafe

  1.  Ogni organo avente giurisdizione, ai sensi del presente decreto
legislativo,  in  ordine  all'illecito  amministrativo  dipendente da
reato   ha   diritto  di  ottenere,  per  ragioni  di  giustizia,  il
certificato di tutte le iscrizioni esistenti nei confronti dell'ente.
Uguale diritto appartiene a tutte le pubbliche amministrazioni e agli
enti   incaricati  di  pubblici  servizi  quando  il  certificato  e'
necessario  per  provvedere  ad  un  atto  delle  loro  funzioni,  in
relazione all'ente cui il certificato stesso si riferisce.
  2. Il pubblico ministero puo' richiedere, per ragioni di giustizia,
il  predetto  certificato  dell'ente  sottoposto  a  procedimento  di
accertamento   della  responsabilita'  amministrativa  dipendente  da
reato.
  3.  L'ente  al  quale  le  iscrizioni  si riferiscono ha diritto di
ottenere il relativo certificato senza motivare la domanda.
  4.  Nel  certificato  di  cui  al  comma  3  non  sono riportate le
iscrizioni  relative  alle sentenze di applicazione della sanzione su
richiesta e ai decreti di applicazione della sanzione pecuniaria.