Art. 71 (L) 
                           Lavori abusivi 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 13) 
 
  1. Chiunque commette, dirige e, in qualita' di costruttore,  esegue
le opere previste dal presente capo, o parti di esse,  in  violazione
dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, e' punito con l'arresto fino a  tre
mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. 
  2.  E'  soggetto  alla  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno,   o
dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti  in
conglomerato armato normale o precompresso o manufatti  complessi  in
metalli senza osservare le disposizioni dell'articolo 58. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.