Art. 72 (L) 
                     Omessa denuncia dei lavori 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14) 
 
  1. Il  costruttore  che  omette  o  ritarda  la  denuncia  prevista
dall'articolo 65 e' punito con  l'arresto  fino  a  tre  mesi  o  con
l'ammenda da 103 a 1032 euro. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.