Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 14) 1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.