Art. 73 (L) 
               Responsabilita' del direttore dei lavori 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 
 
  1. Il direttore dei lavori  che  non  ottempera  alle  prescrizioni
indicate nell'articolo 66 e' punito con l'ammenda da 41 a 206 euro. 
  2. Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che  omette  o
ritarda la presentazione  al  competente  ufficio  tecnico  regionale
della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6. 
 
 
--------------- 
Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.