Art. 74 (L) 
                  Responsabilita' del collaudatore 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 16) 
 
  1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo
67, comma 5, e' punito con l'ammenda da 51 a 516 euro. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.