Art. 75 (L) 
                Mancanza del certificato di collaudo 
               (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17) 
 
    1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del 
  rilascio del certificato di collaudo e' punito con  l'arresto  fino
ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. 
 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001,  n.
264 durante il periodo di "vacatio legis" 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.