Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 17) 1. Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di collaudo e' punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.