Art. 76 (L)
                    Comunicazione della sentenza
              (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 8)

    1.  La  sentenza  irrevocabile,  emessa  in  base alle precedenti
  disposizioni, deve essere comunicata, a cura del cancelliere, entro
  quindici  giorni  da  quello  in  cui  e' divenuta irrevocabile, al
  comune  e  alla  regione  interessata  ed  al consiglio provinciale
  dell'ordine   professionale,   cui   eventualmente   sia   iscritto
  l'imputato.