ART. 50 (R)
         (Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)

   1.  I  decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti
dagli  articoli  20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro
trenta  giorni  dalla  data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente testo unico.