ART. 52 (L) (Abrogazioni di norme primarie) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: - regio decreto 18 giugno 1931, n. 778; - all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni: al sesto comma le parole: "ed e' iscritto nel casellario giudiziario", nonche' il settimo comma; - l'articolo 17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; l'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 182; - l'articola 32, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9 della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole: "alla formazione delle schede e dei fogli complementari"; - l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354; - gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689; - gli articoli da 685 a 690 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; - gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448; - l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99; - del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110, comma 2, da 194 a 197 e 237; - gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272; - del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45; 46; 51, comma 1, lettera b); 63, comma 2; 64, comma 2, limitatamente alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola: "commi" e' sostituita dalla seguente: "comma"; - del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80, 81, 82 e 85, comma 1, lettera b).
Note all'art. 52: - Si riporta il testo dell'art. 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento). - La sentenza che dichiara il fallimento e' comunicata per estratto, a norma dell'art. 136 del codice di procedura civile, al debitore, al curatore e al creditore richiedente, non piu' tardi del giorno successivo alla sua data. L'estratto deve contenere il nome delle parti, il dispositivo e la data della sentenza. Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura del cancelliere alla porta esterna del tribunale e comunicato al pubblico ministero, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione il debitore e' nato o la societa' fu costituita. L'estratto della sentenza e' inoltre pubblicato nel foglio degli annunzi legali della provincia a cura del cancel1iere.". - Si riporta il testo dell'art. 85 del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 85 (Disposizioni regolamentari). - 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono: a) le modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari; b) (abrogata); c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo. 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 e' reso entro trenta giorni dalla richiesta".