ART. 52 (L)
                   (Abrogazioni di norme primarie)

   1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o
restano abrogate le seguenti disposizioni:

- regio decreto 18 giugno 1931, n. 778;
- all'articolo  24  del  regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404,
  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835,
  e  successive  modificazioni:  al  sesto  comma  le  parole: "ed e'
  iscritto nel casellario giudiziario", nonche' il settimo comma;
- l'articolo  17, secondo comma, ultimo periodo, del regio decreto 16
  marzo 1942, n. 267; l'articolo 9 della legge 23 marzo 1956, n. 182;
- l'articola 32, primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della
  Repubblica  20  marzo 1967, n. 223, come modificato dall'articolo 9
  della legge 16 gennaio 1992, n. 15, limitatamente alle parole:
  "alla formazione delle schede e dei fogli complementari";
- l'articolo 58-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- gli articoli 73 e 81 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- gli  articoli  da  685  a  690  del  decreto  del  Presidente della
  Repubblica 22 settembre 1988, n. 447;
- gli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
  settembre 1988, n. 448;
- l'articolo 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 99;
- del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, gli articoli: 110,
  comma 2, da 194 a 197 e 237;
- gli  articoli  18  e  19 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
  272;
- del  decreto  legislativo 28 agosto 2000, n. 274, gli articoli: 45;
  46;   51,   comma  1,  lettera  b);  63,  comma  2;  64,  comma  2,
  limitatamente alle parole: " e 2" e, conseguentemente, la parola:
  "commi" e' sostituita dalla seguente: "comma";
- del  decreto  legislativo  8 giugno 2001, n. 231, gli articoli: 80,
  81, 82 e 85, comma 1, lettera b).
 
          Note all'art. 52:
              - Si riporta il testo dell'art. 17 del regio decreto 16
          marzo   1942,   n.   267  (Disciplina  del  fallimento  del
          concordato  preventivo,  dell'amministrazione controllata e
          della  liquidazione coatta amministrativa), come modificato
          dal testo unico qui pubblicato:
              "Art.  17 (Comunicazione e pubblicazione della sentenza
          dichiarativa  di fallimento). - La sentenza che dichiara il
          fallimento  e'  comunicata  per estratto, a norma dell'art.
          136  del  codice  di  procedura  civile,  al  debitore,  al
          curatore  e  al  creditore  richiedente, non piu' tardi del
          giorno  successivo alla sua data. L'estratto deve contenere
          il  nome  delle  parti,  il  dispositivo  e  la  data della
          sentenza.
              Nello stesso termine, uguale estratto e' affisso a cura
          del   cancelliere   alla  porta  esterna  del  tribunale  e
          comunicato  al pubblico ministero, all'ufficio del registro
          delle imprese per l'iscrizione da farsi non oltre il giorno
          successivo al ricevimento, e alla cancelleria del tribunale
          nella  cui  giurisdizione il debitore e' nato o la societa'
          fu costituita.
              L'estratto  della  sentenza  e'  inoltre pubblicato nel
          foglio  degli  annunzi  legali  della  provincia a cura del
          cancel1iere.".
              -  Si  riporta il testo dell'art. 85 del citato decreto
          legislativo  8  giugno  2001,  n.  231, come modificato dal
          testo unico qui pubblicato:
              "Art.   85   (Disposizioni  regolamentari).  -  1.  Con
          regolamento  emanato  ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla
          data  di pubblicazione del presente decreto legislativo, il
          Ministro    della    giustizia   adotta   le   disposizioni
          regolamentari  relative  al  procedimento  di  accertamento
          dell'illecito amministrativo che concernono:
                a) le  modalita' di formazione e tenuta dei fascicoli
          degli uffici giudiziari;
                b) (abrogata);
                c) le altre attivita' necessarie per l'attuazione del
          presente decreto legislativo.
              2.  Il  parere  del  Consiglio di Stato sul regolamento
          previsto  dal  comma  1  e'  reso entro trenta giorni dalla
          richiesta".