ART. 53 (L) (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme) 1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "delle iscrizioni relative ai procedimenti per i quali la persona ha assunto la qualita' di imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi pendenti". 2. Negli articoli 730, comma 1, e 731, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma". 3. Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le parole: "competente ai fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle seguenti: "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma".
Note all'art. 53: - Per il testo dell'art. 730 del codice di procedura penale vedi note all'art. 3. - Si riporta il testo degli articoli 731 e 732 del codice di procedura penale, come modificati dal testo unico qui pubblicato: "Art. 731 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali). - 1. Il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione. 1-bis. Le disposizioni del comma si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento e' stato adottato dall'autorita' giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna. 2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale". "Art. 732 (Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili). - 1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, puo' domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale, ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma.".