ART. 53 (L)
    (Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)

   1. Nell'articolo 110, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
28  luglio  1989,  n.  271,  le parole: "delle iscrizioni relative ai
procedimenti  per  i  quali  la  persona  ha  assunto  la qualita' di
imputato" sono sostituite dalle seguenti: "del casellario dei carichi
pendenti".
   2.  Negli  articoli  730,  comma  1, e 731, comma 1, del codice di
procedura  penale,  le  parole:  "competente ai fini dell'iscrizione"
sono  sostituite  dalle  seguenti: "locale del luogo di nascita della
persona  cui  e'  riferito  il provvedimento giudiziario straniero, o
presso la Corte di appello di Roma".
   3.  Nell'articolo 732, comma 1, del codice di procedura penale, le
parole:  "competente  ai  fini dell'iscrizione" sono sostituite dalle
seguenti:  "locale del luogo di nascita della persona cui e' riferito
il  provvedimento  giudiziario  straniero, o alla Corte di appello di
Roma".
 
          Note all'art. 53:
              -  Per  il  testo dell'art. 730 del codice di procedura
          penale vedi note all'art. 3.
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 731 e 732 del
          codice di procedura penale, come modificati dal testo unico
          qui pubblicato:
              "Art.   731   (Riconoscimento   delle  sentenze  penali
          straniere  a  norma  di  accordi  internazionali).  - 1. Il
          Ministro  di  grazia e giustizia, se ritiene che a norma di
          un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato
          una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a
          essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne
          richiede  il  riconoscimento.  A  tale  scopo  trasmette al
          procuratore   generale  presso  la  corte  di  appello  nel
          distretto  della  quale  ha  sede  l'ufficio del casellario
          locale  del  luogo di nascita della persona cui e' riferito
          il  provvedimento  giudiziario straniero, o presso la Corte
          di  appello  di  Roma  una copia della sentenza, unitamente
          alla  traduzione  in  lingua  italiana, con gli atti che vi
          siano  allegati,  e con la documentazione e le informazioni
          disponibili.   Trasmette  inoltre  l'eventuale  domanda  di
          esecuzione  nello  Stato da parte dello Stato estero ovvero
          l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.
              1-bis.  Le  disposizioni  del  comma si applicano anche
          quando  si  tratta  dell'esecuzione  di  una confisca ed il
          relativo  provvedimento  e'  stato  adottato dall'autorita'
          giudiziaria  straniera  con  atto diverso dalla sentenza di
          condanna.
              2.  Il  procuratore generale promuove il riconoscimento
          con  richiesta  alla  corte  di appello. Ove ne ricorrano i
          presupposti,  richiede che il riconoscimento sia deliberato
          anche  agli effetti previsti dall'art. 12 comma 1 numeri 1,
          2 e 3 del codice penale".
              "Art.   732   (Riconoscimento   delle  sentenze  penali
          straniere  per gli effetti civili). - 1. Chi ha interesse a
          far  valere  in  giudizio  le  disposizioni  penali  di una
          sentenza  straniera  per  conseguire  le  restituzioni o il
          risarcimento  del  danno  o  per altri effetti civili, puo'
          domandare  il  riconoscimento  della sentenza alla corte di
          appello  nel  distretto  della quale, ha sede l'ufficio del
          casellario locale del luogo di nascita della persona cui e'
          riferito  il  provvedimento  giudiziario  straniero, o alla
          Corte di appello di Roma.".