ART. 54 (R) (Abrogazioni di norme secondarie) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: - decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931; - decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988; - decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31 gennaio 2000; - all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al casellario giudiziale e,"; - gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6 aprile 2001, n. 204.
Note all'art. 54: - Si riporta il testo dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta), come modificato dal testo unico qui pubblicato: "Art. 107 (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione). - 1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne assicurino l'autenticita' e la sicurezza, se l'interessato e' detenuto, alla direzione dell'istituto e viene comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di registro della procedura esecutiva. 2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.".