ART. 54 (R)
                  (Abrogazioni di norme secondarie)

   1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o
restano abrogate le seguenti disposizioni:

- decreto del Ministro Segretario di Stato per la giustizia e per gli
  affari   di  culto  6  ottobre  1931,  pubblicato  nel  supplemento
  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931;
- decreto  del  Ministro  di  grazia  e  giustizia  30 novembre 1988,
  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988;
- decreto  del  Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato
  nel  Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31
  gennaio 2000;
- all'articolo  107,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
  Repubblica  30  giugno  2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al
  casellario giudiziale e,";
- gli  articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6
  aprile 2001, n. 204.
 
          Note all'art. 54:
              -  Si  riporta  il  testo dell'art. 107 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  30  giugno  2000,  n.  230
          (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e
          sulle  misure  privative  e limitative della liberta), come
          modificato dal testo unico qui pubblicato:
              "Art. 107 (Comunicazioni all'organo dell'esecuzione). -
          1.  Il  dispositivo dei provvedimenti della magistratura di
          sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione
          viene  trasmesso  a cura della cancelleria, anche con mezzi
          telematici che ne assicurino l'autenticita' e la sicurezza,
          se  l'interessato e' detenuto, alla direzione dell'istituto
          e  viene  comunicato all'interessato, al pubblico ministero
          e, quando occorre, al centro di servizio sociale, dopo aver
          annotato  i  dati di identificazione della sentenza o delle
          sentenze   di   condanna  o,  se  vi  e'  provvedimento  di
          esecuzione   di  pene  concorrenti,  i  dati  necessari  ad
          identificarlo.  In  ogni  caso  sono  indicati l'organo del
          pubblico  ministero  competente all'esecuzione della pena e
          il numero di registro della procedura esecutiva.
              2.  Quando  contro i provvedimenti indicati nel comma 1
          sia  stato  proposto ricorso per cassazione, il cancelliere
          della  corte  comunica  entro tre giorni dalla decisione il
          relativo   dispositivo  al  cancelliere  del  tribunale  di
          sorveglianza che ha pronunciato il provvedimento impugnato,
          il quale provvede a norma del comma 1.".