Art. 82 
                  Servizi obbligatori supplementari 

 
    1. Con decreto  del  Ministro  delle  comunicazioni,  sentita  la
Conferenza Unificata, possono essere  resi  accessibili  al  pubblico
servizi supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi  di
servizio universale definiti dalla Sezione I del  presente  Capo;  in
tal  caso,  tuttavia,  non  puo'  essere  prescritto  un  sistema  di
ripartizione dei costi o di indennizzo che preveda la  partecipazione
di specifiche imprese.